Non tutti i contratti necessitano della forma scritta ai fini della loro validità. Per poter perfezionare un contratto è comunque necessario che vi sia il consenso di entrambe le parti.
La conclusion di un contratto senza che vi sia un testo scritto implica varie difficoltà, soprattuto qualora si debba fornire la prova sui dettagli che possono essere stati pattuiti tra le parti.
Nel caso della vendita internazionale, ove sia applicable la Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili, l'accettazione che contiene modifiche di scarsa rilevenza non necessita di una specifica approvazione.
Il contratto può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nella vendita occasionale esso prescinde dalla durata, in quanto si esaurisce con l'adempimento.
LIBERTÀ DI FORMA
DEL CONTRATTO E CLAUSOLE CONVENZIONALI
La Corte ha
preferito tutelare la libertà di forma del contratto, e di conseguenza la
libertà contrattuale delle parti, che, in caso di assenza di una forma
specifica, devono essere libere di adottare la forma che ritengono più
opportuna per stipulare nuovi accordi.
La previsione
contrattuale di forme particolari per la modifica, la disdetta o il rinnovo
dell’accordo è molto frequente ed è ammessa in base al principio della libertà
delle parti di accordarsi sulla forma da darsi al contratto, quando tale forma
richiede maggiori garanzie di quelle già richieste dalla legge.
LETTERA DI
INTENTI E CLAUSOLE VINCOLANTI
La lettera di
intenti doverebbe servire a definire in línea di massima la volontà delle parti di
realizzare assieme un progetto comune e, costituisce un documento
precontrattuale, da cui ancora non sono sorti obblighi e doveri per le parti.
La lettera di
intenti non è vincolante per le parti quando queste escludono esplicitamente
tale carattere e quando, dal testo sottoscritto, non è posible ravvisare tutti
gli elementi essenziali del contratto.
La previsione
vincolante nella lettera di intenti comporta la necessità di definire anche
quale sarà il diritto applicabile e il tribunale competente in caso di
violazone, mentre tale problema non sussiste quando la lettera di intenti ha un contenuto esclusivamente non vincolante.
INDETERMINAZIONE
DEL PREZZO CON RIFERIMIENTO A LISTINO SEPARATI
La gurisprudenza permette di riferirsi a
prezzi di listino, a condizione che questo riferimento non comporti
successivamente un abuso da parte del contraente che non ha comunicato i prezzi
al momento della conclusione del contratto.
PREZZO E QUANTITÀ
NELLA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ NEL CONTRATTO
Il solo accordo
delle parti di un contratto di compravendita sull’oggetto e sul prezzo non
sempre è sufficiente a perfezionare il contratto stesso. La consegna deve
riguardare il bene nella sua integrità relativa alle quantità, alla qualità e a
ogni altro elemento necessario a renderlo utilizzabile o commerciabile.
RECESSO DALLE
TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
Nella fase
antencedente alla conclusione di un contratto le parti hanno, in ogni tempo,
piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di
richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle
reciproche obbligazioni.
LETTERA D' INTENTI
La lettera d'intenti dovrebbe servire a definire in linea di massima la volontà delle parti
di realizzare assieme un progetto comune e, costituisce un documento
precontrattuale, da cui ancora non sono sorti obblighi e doveri per le parti.
La lettera d'intenti non è vincolante per le parti quando queste escludono esplicitamente
tale carattere e, quando, dal testo sottoscritto, non è possibile ravvisare
tutti gli elementi essenziali del contratto.