martes, 10 de junio de 2014

CONTRATTI IN GENERALE




Non tutti i contratti necessitano della forma scritta ai fini della loro validità. Per poter perfezionare un contratto è comunque necessario che vi sia il consenso di entrambe le parti.
La conclusion di un contratto senza che vi sia un testo scritto implica varie difficoltà, soprattuto qualora si debba fornire la prova sui dettagli che possono essere stati pattuiti tra le parti.
Nel caso della vendita internazionale, ove sia applicable la Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili, l'accettazione che contiene modifiche di scarsa rilevenza non necessita di una specifica approvazione.

Il contratto può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nella vendita occasionale esso prescinde dalla durata, in quanto si esaurisce con l'adempimento.

LIBERTÀ DI FORMA DEL CONTRATTO E CLAUSOLE CONVENZIONALI
La Corte ha preferito tutelare la libertà di forma del contratto, e di conseguenza la libertà contrattuale delle parti, che, in caso di assenza di una forma specifica, devono essere libere di adottare la forma che ritengono più opportuna per stipulare nuovi accordi.
La previsione contrattuale di forme particolari per la modifica, la disdetta o il rinnovo dell’accordo è molto frequente ed è ammessa in base al principio della libertà delle parti di accordarsi sulla forma da darsi al contratto, quando tale forma richiede maggiori garanzie di quelle già richieste dalla legge.

LETTERA DI INTENTI E CLAUSOLE VINCOLANTI
La lettera di intenti doverebbe servire a definire in línea di massima la volontà delle parti di realizzare assieme un progetto comune e, costituisce un documento precontrattuale, da cui ancora non sono sorti obblighi e doveri per le parti.
La lettera di intenti non è vincolante per le parti quando queste escludono esplicitamente tale carattere e quando, dal testo sottoscritto, non è posible ravvisare tutti gli elementi essenziali del contratto.
La previsione vincolante nella lettera di intenti comporta la necessità di definire anche quale sarà il diritto applicabile e il tribunale competente in caso di violazone, mentre tale problema non sussiste quando la lettera di intenti ha un contenuto esclusivamente non vincolante.

INDETERMINAZIONE DEL PREZZO CON RIFERIMIENTO A LISTINO SEPARATI
La gurisprudenza permette di riferirsi a prezzi di listino, a condizione che questo riferimento non comporti successivamente un abuso da parte del contraente che non ha comunicato i prezzi al momento della conclusione del contratto.

PREZZO E QUANTITÀ NELLA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ NEL CONTRATTO
Il solo accordo delle parti di un contratto di compravendita sull’oggetto e sul prezzo non sempre è sufficiente a perfezionare il contratto stesso. La consegna deve riguardare il bene nella sua integrità relativa alle quantità, alla qualità e a ogni altro elemento necessario a renderlo utilizzabile o commerciabile.

RECESSO DALLE TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
Nella fase antencedente alla conclusione di un contratto le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche obbligazioni.

LETTERA D' INTENTI
La lettera d'intenti dovrebbe servire a definire in linea di massima la volontà delle parti di realizzare assieme un progetto comune e, costituisce un documento precontrattuale, da cui ancora non sono sorti obblighi e doveri per le parti.

La lettera d'intenti non è vincolante per le parti quando queste escludono esplicitamente tale carattere e, quando, dal testo sottoscritto, non è possibile ravvisare tutti gli elementi essenziali del contratto.